Art. 3.
(Personale).

      1. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e a procedere all'assunzione straordinaria di quattrocento assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga al divieto di cui all'articolo 1,

 

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comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      2. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico-artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e a procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte e amministrativi, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      3. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 14.621.242,10 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.